Davide Caparini Davide Caparini

Canone Rai: disciplina, disdetta e poteri dell’autorità ispettiva

Pubblicato in Nuovo canone RAI 2016
La disciplina in materia di canone Rai prevista dalla Legge di Stabilità 2016

 

In base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità (L. 208/15), il pagamento del canone Rai avverrà, a partire dal 01.07.2016 mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.

 

Detto canone, pari ad € 100,00 annue. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà inserito nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016 e sarà pari a 70,00 euro. Nelle bollette successive, a partire da agosto, saranno distribuiti i restanti 30 euro.

 

Il canone dovrà essere corrisposto da chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246). Si evidenzia che il pagamento è obbligatorio anche nel caso in cui l'apparecchio televisivo venga destinato ad uso diverso dalla visione della televisione, ad esempio per la visione di nastri preregistrati, o di utilizzo come terminale o come monitor per video-games. Tale utilizzo, infatti, non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone TV. Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV non deve pagare il canone, visto che solo apparecchi atti od adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Diversamente, se i computer consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

 

La nuova disciplina ha stabilito che si presume la detenzione dell'apparecchio nel caso in cui esiste "un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica". Si tratta di un nuovo principio introdotto dalla Legge di Stabilità, ossia quello della ‘presunzione' del possesso degli apparecchi tv. Invero basta che vi sia un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la residenza anagrafica. Se si ha una seconda casa e una tv, non si deve pagare due volte.

 

Tuttavia, sarà possibile presentare una dichiarazione1 di non detenzione degli apparecchi, sotto la propria responsabilità penale2, (la comunicazione deve essere tassativamente effettuata nelle forme previste dalla legge e definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che ancora non è stato emesso) la quale ha validità per l'anno in cui è presentata e comporta una responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione.La stessa dovrà essere presentata allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate.

 

In seguito alla riforma del canone RAI non è più prevista dalla legge la disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi. Tale possibilità viene abolita anche per gli abbonati speciali.

 

Per gli over 75 è prevista un'esenzione dal versamento del canone RAI in caso di reddito non superiore agli 8.000 euro annui. Le modalità di fruizione dell'esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

 

In caso di locazione immobiliare il versamento dell'imposta deve essere effettuato da parte dell'affittuario, in quanto detentore dell'apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246), anche nel caso in cui il televisore non sia di sua proprietà.

 

Ricordiamo che la legge prevede che successive disposizioni attuative integrino l'attuale disciplina, pertanto sarebbe opportuno attendere di conoscere dette disposizioni per ogni valutazione obiettiva.

 

In caso di mancato pagamento del canone RAI accertato con verbale da parte delle Autorità di controllo3, il contribuente dovrà corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e dovrà versare una sanzione fino a 619 euro per ogni annualità evasa.

 

 

 

Attività di accertamento Canone Rai

 

Gli incaricati Rai, non hanno alcun potere di accesso nelle abitazioni private. Infatti il garante per la privacy4 ha ribadito l'inviolabilità del proprio domicilio, categoricamente fissata dall'articolo 14 della nostra Costituzione. Nel caso specifico del canone, trattandosi appunto di una tassa, solo un eventuale accertamento fiscale eseguito dai funzionari della Guardia di Finanza, ovviamente provvisti di regolare mandato, sarebbe regolare.

 

Tutti gli altri funzionari non hanno invece diritto di entrare in casa.

 

 

 

 

 

1 Al momento, prima che arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai, non è consigliabile inoltrare detta dichiarazione, poiché la stessa deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, non ancora adottato.

 

2 La dichiarazione è rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all'art. 76, prevede che "chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale..."

 

3 La Rai per la riscossione, la gestione del canone e il recupero della morosità ha una convenzione con l'amministrazione finanziaria: l'Agenzia delle entrate SAT (Sportello Abbonati TV). A sua volta l'Agenzia subappalta tali compiti ad una concessionaria.

 

 

4 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

 

   VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

 

   VISTI gli esiti dell'istruttoria preliminare che, anche a seguito di numerosi reclami e segnalazioni di cittadini, è stata condotta in riferimento al trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia delle entrate-Sportello abbonamenti TV e presso Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per finalità di promozione e recupero del canone radiotelevisivo anche sulla base dell'utilizzazione di agenti privati (c.d. "ispettori Rai");

 

    PRESO ATTO che la convenzione in fase di applicazione tra l'Agenzia delle entrate e la Rai, con la quale quest'ultima è stata designata quale responsabile del trattamento dei dati contenuti nell'archivio degli abbonati, nonché dei dati relativi a cittadini maggiorenni ricavati da archivi comunali e banche dati di società che erogano servizi di pubblica utilità (ai sensi della legge n. 127/1997 e della legge n. 166/1991 di conversione del d.l. n. 103/1991 sullo scambio di dati tra l'amministrazione finanziaria e altri soggetti pubblici e privati), prevede che la Rai possa individuare per iscritto "addetti" incaricati di compiere le operazioni necessarie per adempiere a quanto previsto nella convenzione (art. 1, comma 3);

 

    RILEVATO che, in applicazione di tale convenzione, la Rai può quindi affidare a persone fisiche lo svolgimento di attività di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi, anche attraverso contratti di agenzia, designandole come incaricati del relativo trattamento di dati personali;

 

    PRESO ATTO delle risultanze della predetta istruttoria preliminare in merito alla liceità, in termini generali, di tale trattamento;

   

   RILEVATO che numerose segnalazioni pervenute al Garante hanno prospettato nuovamente all'Autorità comportamenti irrituali che sarebbero stati posti in essere da parte di "ispettori", contraddistinti dall'utilizzo di toni minacciosi e di modalità ritenute "inquisitorie" e "intimidatorie" nella raccolta di dati personali, anche in relazione alla prospettazione di possibili accertamenti intrusivi in caso di mancato conferimento di determinate informazioni;

   

   RITENUTA, per quanto è di competenza dell'Autorità rispetto al trattamento di dati personali, la necessità di prescrivere all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che concerne l'attività svolta per suo conto da Rai, l'adozione di misure che garantiscano che il trattamento di dati personali effettuato in particolare a cura degli incaricati sia sempre, e in ogni caso, conforme ai princìpi del Codice:

a) evitando induzioni in errore degli interessati, come pure eventuali artifici, anche per quanto concerne le informazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propria attività, le proprie qualità e le proprie effettive funzioni di incaricati del trattamento di dati personali per finalità di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi;

b) garantendo, altresì, che l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agli interessati rechi corrette indicazioni circa la reale obbligatorietà o facoltatività del conferimento di dati;

c) evitando, nelle sollecitazioni rivolte di persona ai medesimi interessati, l'indebita prospettazione di controlli intrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi di dati di carattere personale;

 

    RILEVATA l'esigenza di acquisire dall'Agenzia idoneo riscontro su quanto svolto in attuazione di tale prescrizione, in particolare dalla Rai, entro il congruo termine del 30 aprile 2008;

 

   RILEVATA la necessità che siano completati gli accertamenti preliminari in ordine all'adozione di idonee misure di sicurezza da parte dell'Agenzia delle entrate e della Rai in relazione al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di recupero dell'evasione del canone radiotelevisivo;

 

   DATO ATTO che si provvederà, nell'ambito di un autonomo procedimento, a verificare la corretta predisposizione delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali svolto per le finalità di recupero dell'evasione del canone radiotelevisivo;

VISTA la documentazione in atti;

 

   VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

 

   RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

 

 

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, prescrive all'Agenzia delle entrate-Sportello abbonamenti TV, in qualità di titolare del trattamento, di adottare in particolare per l'attività svolta per suo conto da Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. quale responsabile del trattamento, le misure necessarie e opportune al fine di conformare alle vigenti disposizioni i trattamenti di dati effettuati in particolare a cura degli agenti incaricati del trattamento, affinché, nei termini documentati in un idoneo riscontro che dovrà in proposito pervenire a questa Autorità entro il 30 aprile 2008:

a) siano evitate induzioni in errore degli interessati, come pure eventuali artifici, anche per quanto concerne le informazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propria attività, le proprie qualità e le proprie effettive funzioni di incaricati del trattamento di dati personali per finalità di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi;

b) sia garantito, altresì, che l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agli interessati rechi corrette indicazioni circa la reale obbligatorietà o facoltatività del conferimento di dati nei confronti degli agenti medesimi;

c) sia evitata, nelle sollecitazioni rivolte di persona ai medesimi interessati, l'indebita prospettazione di controlli intrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi di dati di carattere personale.

 

Roma, 5 marzo 2008