Davide Caparini Davide Caparini

Dichiarazione per non pagare il canone RAI

Pubblicato in Nuovo canone RAI 2016

Il nuovo canone Rai è automaticamente addebitato ai titolari di utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale nella presunzione del possesso di TV in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente, tramite decoder o sintonizzatore esterno.

 

Non pagano il nuovo canone Rai solo ed esclusivamente coloro che seppur titolari di una utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale:

A)      non hanno la TV;

B)      hanno una sola TV per la quale hanno fatto richiesta di suggellamento;

C)      qualcun altro già paga per loro nella famiglia anagrafica;

e lo comunicano all’Agenzia delle Entrate entro il 16 maggio (per il 2016). Le istruzioni le trovate qui.

 

La dichiarazione sostitutiva da inviare all’Agenzia delle entrate la trovate qui. Se sei titolare di una utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale e:

A)      non detieni la TV (vale per tutti i componenti della famiglia anagrafica e per tutte le abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica) devi compilare il quadro A. Questa dichiarazione deve essere fatta annualmente;

B)      in passato hai fatto domanda di cessazione dell’abbonamento e non detieni altre TV oltre a quella per cui hai chiesto il suggellamento (vale per tutti i componenti della famiglia anagrafica e per tutte le abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica) devi compilare il quadro A;

C)      se un altro membro della famiglia anagrafica intestatario di utenza di fornitura elettrica pagherà il nuovo canone Rai e quindi puoi chiedere di esserne esentato devi compilare il quadro B.

 

Si intende per famiglia anagrafica un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

Le suddette dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.

 

Il nuovo canone Rai non si paga per computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

 

ATTENZIONE: Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi. Ecco le sanzioni

 

 

 

 La Lega interroga il ministro all'economia Padoan sul nuovo canone Rai.

 

 

Vai al sito dell'Agenzia delle entrate per scaricare le dichiarazioni con le istruzioni. Qui puoi leggere il nostro Vademeccum come difenderti dal nuovo canone Rai.

 

 

PAGO LA BOLLETTA LUCE MA NON HO IL TELEVISORE

Il Quadro A della dichiarazione deve essere compilato per comunicare la non detenzione (il non possesso) di un apparecchio televisivo. La sezione “Dichiarazione” va compilata per dichiarare:

a)       che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure

b)      che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

 

La dichiarazione relativa al 2016 deve essere presentata entro il 16 maggio 2016. Se la presenti tra il 17 maggio e il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016 (quindi pagherai la metà). Dal 2017 la dichiarazione di non possesso per avere effetto dal 1° gennaio di quell’anno deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.

 

 

PAGO LA BOLLETTA LUCE MA IL CANONE LO ADDEBITERANNO AD UN MIO FAMILIARE

Il quadro B va compilato per richiedere il non addebito del canone in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica. E’ il caso, ad esempio, di due soggetti, facenti parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. Nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, il titolare dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato può non far parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. È il caso, ad esempio, in cui non ci sono familiari coabitanti del deceduto e l’erede non coabitante è titolare di altra utenza elettrica residenziale su cui è dovuto il canone. La sezione “Dichiarazione” va compilata per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. L’erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. In questa sezione, pertanto, va indicato il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.

 

ATTIVO UNA NUOVA UTENZA DI FORNITURA ELETTRICA RESIDENZIALE

Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati.

 

A CHI E COME PRESENTARLA

La dichiarazione sostitutiva è presentata:

a)       direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

b)      avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

 

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.